VADEMECUM INCENDI BOSCHIVI

Il nostro legale, Fabio Punzi, ha preparato un vademecum che spiega cosa fare per denunciare il mancato rispetto della legge 353/2000, la cartografia forestale e l'eventuale catasto comunale, in modo da rendere semplice per un comune cittadino fare il proprio dovere civico.

VADEMECUM INCENDI BOSCHIVI E ALTRI REATI


Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo o un potenziale innesco telefona al numero di soccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio. 

I Vigili del Fuoco sono chiamati a svolgere una serie di funzioni istituzionali tra cui la principale è la prevenzione degli incendi e il loro spegnimento. 

In particolare, i Vigili del Fuoco si occupano di:

  • interventi tecnici di soccorso pubblico;

  • interventi tecnici di primo soccorso nel caso di eventi di protezione civile;

  • fronteggiare i rischi derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche in relazione alla situazione internazionale;

  • concorrere alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

  • provvedere all’approntamento dei servizi relativi all’addestramento e all’impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, in caso di eventi bellici;

  • partecipare agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile, con propri rappresentanti;

  • spegnimento degli incendi boschivi e prevenzione degli stessi;

  • prevenzione del rischio incendio anche nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici.


Se un cittadino viene a conoscenza di una situazione di pericolo, in uno degli ambiti per cui è competente il Corpo dei Vigili del Fuoco può presentare un esposto alla stazione locale dei pompieri.

Si può in particolare, presentare un esposto ai Vigili del Fuoco per segnalare:

  • impianti elettrici in cattivo stato in uffici o locali pubblici;

  • combustione di sostanze inquinanti;

  • attività da cui può derivare un rischio di incendio.

Una volta presentato l’esposto i Vigili del Fuoco devono attivarsi ed effettuare un sopralluogo per verificare la veridicità della situazione di pericolo segnalata.


Quando invece si sia testimoni di un caso di pascolo abusivo su un terreno percorso dalle fiamme vanno allertati i Carabinieri Forestali. Gli organismi che comandano i carabinieri forestali sono il Comando Generale dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato. Il Comando Generale dei Carabinieri è la massima autorità all'interno dell'Arma, responsabile dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane e logistiche.


Il Corpo Forestale dello Stato è un corpo autonomo, svolge funzioni di polizia giudiziaria ambientale e forestale, nonché di vigilanza, controllo e difesa del territorio. Questo corpo ha competenze specifiche nel settore forestale e collabora strettamente con il Comando Generale dei Carabinieri. 

Contatti utili sono i seguenti

E-mail: comandocorpoforestale@regione.sicilia.it

PEC: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Portineria: 0917070807 

Sede: Via Ugo La Malfa, 87/89 - 90146 Palermo 


Al numero 1515 risponde la guardia forestale, in caso di emergenza ambientale. Il corpo forestale è competente anche per incendi boschivi, abusivismo edilizio nelle aree protette, taglio illegale di alberi, bracconaggio, pesca illegale e molto altro. In questi casi è anche possibile far pervenire un esposto al Comune competente. 

E’ poi sempre possibile ricorrere a strumenti come denunce ed esposti. 

L’esposto è cosa diversa dalla denuncia e dalla querela: mentre queste ultime sono segnalazioni che riguardano solo ed esclusivamente reati, l’esposto è solo una richiesta di intervento affinché le forze dell’ordine verifichino la regolarità di una situazione. Insomma: l’esposto viene fatto quando c’è il sospetto che ci sia qualcosa di illecito.

L’esposto può essere fatto alla polizia, ai carabinieri.

L’esposto va fatto preferibilmente per iscritto. Non occorrono particolari formalità: bisogna semplicemente narrare i fatti che sono oggetto di segnalazione, avendo cura di specificare tutte le circostanze che possono aiutare le autorità a comprendere la situazione e a stabilire se si tratta di un reato o meno. 

Poiché non si tratta di denuncia né di querela, è possibile inviare un esposto anche a mezzo pec o raccomandata.

L’esposto va firmato dal suo autore, cioè da chi lo presenta. Questo ci porta a parlare dell’esposto anonimo. 

È possibile presentare un esposto anonimo, cioè non firmato. In questo caso, non ci si potrà presentare di persona presso le autorità, in quanto le stesse procederebbero a identificare il denunciante. L’esposto anonimo va quindi fatto per iscritto, inviando una lettera.

Il problema dell’esposto anonimo è che molto difficilmente verrebbe preso in considerazione, in quanto tutto ciò che non ha una fonte certa può essere “cestinato” dalle autorità.

Tuttavia, qualora l’esposto anonimo fosse particolarmente dettagliato e preciso, presentando una situazione realistica, allora è possibile che le autorità procedano quantomeno a svolgere un accertamento per verificare la fondatezza di ciò che è stato segnalato.


In Italia, la legge quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 21 novembre 2000) affida alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mentre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di spegnimento con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato.

Alle Regioni compete l’attivazione delle sale operative per consentire l’attivazione operativa delle squadre per lo spegnimento di terra e dei mezzi aerei regionali (in genere elicotteri) degli incendi boschivi, formate da personale regionale, volontari e vigili del fuoco e, nel caso, all’intervento di protezione civile. Spetta inoltre alle regioni elaborare ed attuare i piani regionali di previsione, prevenzione e d’intervento aggiornati ogni anno.


Al Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il COAU – Centro Operativo Aereo Unificato, è invece affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato, che si compone di mezzi Canadair CL-415 ed elicotteri S-64 di proprietà del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché di altre tipologie di elicotteri miliari di proprietà del comparto della Difesa.


Per quanto riguarda le attività di prevenzione queste ricadono sotto la competenza delle Regioni che pertanto si occupa anche di tale settore, coinvolgendo i soggetti titolati dell’effettiva esecuzione degli interventi, come ad esempio i Comuni per la pulizia dei bordi delle strade comunali.


Nessun pubblico ufficiale può rifiutarsi di compiere un atto tipico della sua professione.

In caso contrario, c’è il rischio di essere incriminati per il reato di rifiuto di atti d’ufficio.

Si tratta di una norma che impone a tutti i funzionari pubblici di svolgere correttamente il proprio lavoro, non potendosi sottrarre ingiustificatamente allo stesso.

La disposizione si applica anche alle forze dell’ordine, le quali non possono quindi rifiutarsi di intervenire ove richiesto.

In buona sostanza, il rifiuto di atti d’ufficio costituisce reato solamente se si tratta di un intervento d’urgenza che, se non effettuato, rischia di compromettere l’incolumità di una persona.

Il reato è quindi limitato al rifiuto di atti urgenti.

Diverso è il discorso se l’autorità è stata chiamata per una questione non urgente, cioè che non necessita di un intervento immediato. È il caso, ad esempio, della segnalazione di un abuso edilizio.

In un’ipotesi del genere, si integra il reato di omissione di atti d’ufficio solo se la segnalazione è avvenuta per iscritto, con l’invito a intervenire entro il termine massimo di trenta giorni.

In questo caso, se non si facesse nulla senza un giustificato motivo, si integrerebbe il reato in capo all’autorità rimasta inerte.


Se la polizia, i carabinieri o qualsiasi altra autorità pubblica rifiuta di intervenire nei casi d’urgenza, è possibile sporgere denuncia direttamente presso la Procura della Repubblica per il reato di rifiuto di atti d’ufficio.

La denuncia può essere presentata personalmente oppure, com’è preferibile, conferendo procura speciale a un proprio avvocato di fiducia.

Se invece il rifiuto riguarda un atto non urgente, occorre inviare all’autorità in questione un’espressa diffida scritta in cui si intima di intervenire entro trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, è possibile sporgere denuncia così come detto a proposito del rifiuto di atti urgenti.


Se sono le autorità che non intervengono, non resta che diffidarle per iscritto e, nei casi più gravi, denunciarle per rifiuto od omissione di atti d’ufficio.

Ad ogni buon conto esiste sempre il numero unico per le emergenze ovvero il 112, laddove funzionale rispetto alla situazione da segnalare.